Startup innovative: cosa sono e come diventarlo? Interessante interrogativo…
Le startup innovative sono, secondo la normativa, società di capitali (anche cooperative) che hanno come fine lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico .
“Alto valore tecnologico” non comprende solo gli aspetti digitali (app, siti internet, ecommerce, ecc) ma qualunque aspetto economico/produttivo che si caratterizza per un elevato livello di innovazione .
Scriviamo il post “Startup innovative: cosa sono e come diventarlo?” perché le startup innovative, insieme alle PMI innovative, rappresentano il “palcoscenico” più ampio delle operazioni di equity crowdfunding .
Attualmente, grazie alle modifiche normative, possono avviare campagne di equity crowdfunding tutte le società.
La contemporanea presenza delle startup innovative e dell’equity crowdfunding sta facendo volare i numeri del crowdfunding in Italia !
Come si ricorderà però, la normativa che istituì questa innovativa forma di finanziamento precluse a tutte le società, eccezion fatta per le start up innovative, l’avvio delle campagne.
Oltretutto ce ne occupiamo perché, ancora oggi, per ottenere gli importanti benefici fiscali di cui abbiamo parlato nel post “agevolazioni fiscali 2020 ” è necessario che la società finanziata sia una startup o una PMI innovativa !
Infine, ce ne occupiamo, perché sarà sempre più semplice che a cavalcare l’onda dei megatrend possano essere società snelle, flessibili ed innovative. Tutte caratteristiche della forma societaria in corso di analisi!
Andiamo allora ad affrontare il tema “Startup innovative: cosa sono e come diventarlo?”
Startup innovative: cosa sono e come diventarlo? Partiamo dai requisiti
Vediamo quali sono i requisiti per diventare startup innovativa a tutti gli effetti di legge. In premessa, è necessario dire come esistano dei requisiti obbligatori, a cui si aggiungono e si equiparano dei requisiti addizionali.
Requisiti obbligatori
I requisiti obbligatori per essere startup innovativa sono:
le azioni o le quote del capitale sociale non devono essere quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione; essere di “nuova costituzione”, ovvero non svolga la sua attività da più di 5 anni; residenza in Italia ovvero, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia, in uno Stato UE o in uno aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo; il valore della produzione, dal secondo esercizio in poi e per tutta la durata del regime di favore, non deve superare i 5 milioni di euro; gli utili devono essere reinvestiti in azienda e devono altresì fungere da garanzia (in caso di perdite future) nei confronti dei creditori e dei terzi; non essere costituita a seguito di operazioni di “riorganizzazione aziendale” (fusione o scissione).
Requisiti sostanziali
Affianco ai requisiti obbligatori, il legislatore ha previsto che le società di nuova costituzione, per definirsi startup innovative, devono possedere altri requisiti “sostanziali”, senza i quali non acquisiscono tale appellativo:
le spese in R&S => 15% del maggior valore fra costo della produzione e valore della produzione; impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, rispetto al totale, = > (in alternativa) 1/3 personale in possesso di un titolo di dottorato di ricerca, oppure che sta svolgendo un dottorato di ricerca, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto da almeno tre anni, attività di ricerca certificata, 2/3 personale in possesso di laurea magistrale; sia titolare o depositaria di una privativa industriale (brevetto).
Per un approfondimento, è possibile consultare la guida del ministero: “Agevolazioni startup” .
In ogni caso vale la pena specificare che per “forza lavoro” s’intende (quasi chiaramente) il complesso dei lavoratori dipendenti, eccezion fatta per stagisti (non retribuiti) e consulenti a p.iva. Possono rientrare i soci/amministratori ove retribuiti alla stessa stregua degli impiegati.
Di questo specifico aspetto si è occupato la risposta all’interpello dell’agenzia dell’entrate 87/E del 14 ottobre 2014 Interpello – ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati – requisito “alternativo” previsto dall’articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 .
Iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese
Per considerarsi a pieno titolo “startup innovativa” è necessario iscriversi nella sezione speciale del Registro delle imprese che ogni CCIAA .
Come iscriversi nel registro delle startup innovative
L’iscrizione nel registro delle startup innovative varia al variare della condizione in cui è posta la società che chiede l’iscrizione. Vi rimandiamo al sito internet della CCIAA di Torino che ha affrontato al meglio l’argomento: https://www.to.camcom.it/start-innovative
Start-up costituita con atto notarile: iscrizione nella sezione speciale contestuale all’iscrizione dell’atto costitutivo
Trattandosi di adempimento contestuale all’iscrizione dell’atto costitutivo della società, la domanda si compone sia della modulistica e della documentazione indicate nelle schede relative all’iscrizione dell’atto costitutivo, a cui si rimanda (vedi S.r.l. e S.p.A. ), sia di quanto indicato in questa pagina.
Allegati alla domanda/denuncia
Autocertificazione del legale rappresentante, in formato .pdf/A-1, attestante il possesso dei prescritti dalla legge per l’identificazione della start-up , sottoscritta digitalmente dallo stesso legale rappresentante (l’autocertificazione deve riportare al fondo la data della sua sottoscrizione da parte del legale rappresentante).Autocertificazione di veridicità dell’elenco soci , con trasparenza rispetto a fiduciarie e holding (solo se l’autocertificazione non è resa nel riquadro 32 del modello S1), in formato .pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. In tal caso il testo da inserire nel codice 033 del riquadro 32 del modello S1 riporterà la frase standard: “Autocertificazione di veridicità e trasparenza dell’elenco soci inviato telematicamente in data … gg/mm/aaaa” , al cui interno la data va valorizzata con la data di invio della domanda (per il contenuto dell’autocertificazione vedere i casi riportati nella sezione Modulistica). Si veda, nello specifico, la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3699/C del 13 giugno 2017 .Autocertificazione di veridicità con i dati dei fiducianti (eventuale, se l’elenco soci riporta soci fiduciari) , sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, resa nei seguenti termini: “Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che … [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante] è fiduciante del socio … [indicare denominazione/ragione sociale], fiduciario “. Dichiarazione (eventuale) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante una previsione dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo che la start-up intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività , nel caso in cui la società neocostituita, ai fini dell’identificazione come start-up innovativa, si avvalga del requisito opzionale delle spese in ricerca e sviluppo.
Per approfondimenti: https://www.to.camcom.it/start-up-nuova-costituzione
Startup innovative: cosa sono e come diventarlo? Come si costituisce una start-up innovativa?
Per costituire una start-up innovativa è possibile percorrere 2 strade:
per mezzo di un notaio (procedura standard) senza intervento del notaio (procedura semplificata).
Focalizziamo l’attenzione su questa seconda modalità, ovvero senza intervento notarile. Per costituire una startup innovativa è necessario:
compilare il modello standard tipizzato (come previsto dal decreto ministeriale del 17 febbraio 2016), andare sul portale startup.registroimprese.it , cliccare sulla barra di navigazione la voce “CREA O MODIFICA STARTUP”,avviare la compilazione dell’atto costitutivo e dello statuto.
Vantaggi e agevolazioni fiscali dedicate alle start-up innovative
Sono stati istituiti interessanti vantaggi e agevolazioni fiscali per incentivare l’avvio di start-up innovative, tra gli altri ricordiamo:
Costituzione digitale e gratuita della startup Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di startup innovative Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI Smart & start Italia (finanziamenti agevolati per startup innovative localizzate sul territorio nazionale ) Trasformazione in PMI innovative senza soluzione di continuità Esonero da diritti camerali e imposte di bollo Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding Servizi di internazionalizzazione alle imprese (ICE) Deroghe alla disciplina societaria ordinaria Disciplina del lavoro flessibile Proroga del termine per la copertura delle perdite Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA Fail Fast (procedure semplificate in caso di insuccesso della propria attività)
Misure introdotte in risposta all’emergenza covid-19
Contributi a fondo perduto per acquistare servizi per lo sviluppo delle imprese innovative Sostegno al Venture Capital Credito d’imposta in ricerca e sviluppo Proroga del termine di permanenza nella sezione speciale del registro imprese Estensione della garanzia per il fondo centrale di garanzia per le Pmi Ulteriori incentivi all’investimento in Startup Innovative Programma Investor Visa for Italy: dimezzamento delle soglie minime di investimento Agevolazioni per le Startup Innovative localizzate in zone colpite da eventi sismici.
Navigazione articoli