Crowdfunding e gestioni patrimoniali possono diventare un connubio importantissimo per lo sviluppo degli investimenti.

L’equity crowdfunding ma anche il lending crowdfunding rappresentano la “democratizzazione degli investimenti”. Il crowdfunding in Italia sta crescendo costantemente a due cifre e questo lascia ben sperare.

In altre parole, la possibilità che gli investitori possano scegliere dove allocare i propri investimenti.

E’ evidente però che questa presa di “coscienza” rappresenta anche una presa di “responsabilità” che magari le singole persone potrebbero non avere interesse ad assumersi.

Vi è quindi un trade-off tra rischio ed opportunità.

Il rischio negli investimenti in crowdfunding può attenuarsi se dietro vi è una strategia, penso quindi che una soluzione possa essere l’integrazione degli investimenti in campagne di crowdfunding all’interno di gestioni patrimoniali.

Non dimentichiamo poi che a fronte di una campagna di equity c’è sempre un soggetto professionale che avrà investito! Questo dovrebbe contribuire a contenere i rischi del futuro!

Gestione patrimoniale mobiliare (GPM)

Attraverso la gestione patrimoniale mobiliare il risparmiatore può delegare la decisione d’investimento del proprio denaro a professionisti.

Obiettivo delle GPM è quella di differenziare il rischio, differenziando i settori, la complessità, le aziende, la natura degli investimenti… Insomma differenziando le gestioni proposte, ampliando un ampio ventaglio di servizi di investimento in ragione dei molteplici profili dei rischio/rendimento dei risparmiatori/investitori.

Nelle gestioni patrimoniali i clienti effettuano un conferimento di denaro, indicano poi (più o meno con precisione) le linee guida d’investimento.

Il processo di mandato è tanto più vincolante tanto più l’investitore ha esperienza, fiuto, visione del mercato dei capitali.

In altre parole, nella gestione patrimoniale il risparmiatore, pur concedendo un mandato al gestore (che deciderà direttamente come e quando investire e disinvestire) può indicare le caratteristiche di gestione del capitale (il che personalizza il rapporto con l’intermediario).

Crowdfunding e gestioni patrimoniali – obiettivi

L’elevata redditività attuale (lending) o potenziale (equity) delle campagne di crowdfunding potranno offrire delle valide opportunità da affiancare agli strumenti sinora acquistati dalle gestioni patrimoniali.

Si pensi alla montagna di risorse che le nostre imprese potrebbero disporre se solo il 20% dei risparmi, attualmente fermi sui c/c o investiti in titoli di Stato, prendessero questa strada.

Finalmente si potrebbe passare dalla finanza bancaria alla finanza di mercato!

Attenzione però la scelta delle opportunità si sta facendo sempre più critica, sarà necessario affinare gli strumenti di scelta delle imprese da finanziare.

Ecco perché se i professionisti delle gestioni patrimoniali, abituati a individuare opportunità di investimento, attualmente indirizzati esclusivamente verso la scelta di investimenti strutturati e quotati indirizzassero le proprie attenzioni alle opportunità di equity e lending crowdfunding si potrebbe avere un importante contributo riducendo i rischi del “fai da te”.

Regime Alternativo di intestazione

Attualmente vige in Italia il Regime Alternativo di intestazione di quote che dovrebbe semplificare ulteriormente questo processo di avvicinamento delle gestioni patrimoniali al crowdfunding.

In particolare, attraverso accordi stipulati tra Directa SIM e le più importanti piattaforme di equity crowdfunding in Italia è offerta, agli investitori, la possibilità di delegare a un intermediario qualificato la sottoscrizione delle quote di una campagna per suo conto.

Questa ipotesi è specificata all’interno dell’art.100ter del TUF (Testo Unico della Finanza).

Attraverso il regime alternativo di intestazione è possibile superare il problema di “ingessare” la gestione patrimoniale e non consentire il “trading” tra le diverse opportunità.

L’investitore in questo modo può trasferire le proprie quote più agevolmente, evitando costi e disservizi del recarsi da un notaio o da un commercialista per la dismissione della partecipazione.

Gli investitori conferiscono a un intermediario abilitato un mandato a sottoscrivere le quote per loro conto.

Così l’intermediario è il titolare “formale” delle quote e assume l’obbligo di tenere evidenza, tramite appositi registri interni, del titolare “sostanziale” delle medesime quote.

Sarà cura dell’intermediario aggiornare le annotazioni di compravendita delle quote nonché il rilascio, su richiesta, dei certificati e delle attestazioni rilevanti per l’esercizio di diritti sociali da parte dell’investitore.

L’investitore, persona fisica o giuridica, conserva inoltre i benefici fiscali previsti dalla legge per gli investimenti in startup e PMI innovative.

Di Pasquale Stefanizzi

E’ PhD in materie economico finanziarie (Banca e Finanza) presso l’Università di Roma Tor Vergata, già assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione dell’Università del Salento. Nel 2015 ha terminato con profitto il master in “Digital marketing” di Ninja Accademy. E’ consulente d’impresa e docente in numerosi corsi di formazione. Ha sviluppato un particolare interesse per le attività di accompagnamento delle imprese nei rapporti con le banche. E’ autore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali.