Per trattare al meglio la materia degli investitori professionali nell’equity crowdfunding e scoprire se rappresentano una minaccia o un’opportunità, è necessario avere un’idea della normativa.

Normativa in materia di investitori professionali nell’equity crowdfunding

La normativa in materia di equity crowdfunding prevede che una quota, almeno pari al 5%, degli strumenti finanziari offerti sia sottoscritta alternativamente da

  • investitori professionali,
  • fondazioni bancarie,
  • incubatori di start-up innovative (previsti all’articolo 25, comma 5, del decreto)
  • investitori a supporto delle piccole e medie imprese aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari di cui al Testo Unico, inclusi i depositi di denaro, superiore a cinquecento mila euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 8, comma 1 e di almeno uno dei seguenti requisiti
    • aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindicimila euro;
    • aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie imprese diverse dalla società offerente.

In caso di persone giuridiche, la valutazione circa il possesso dei requisiti di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata a effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

Per l’accertamento dei predetti elementi, il cliente professionale su richiesta trasmette al gestore un’attestazione rilasciata dall’intermediario di cui è cliente, dalla quale risulta la classificazione quale cliente professionale.

Investitore a supporto delle piccole e medie imprese

Ai fini dell’accertamento della qualità di investitore a supporto delle piccole e medie imprese, il soggetto interessato presenta al gestore:

  • una o più dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento da cui risulta che il valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi di denaro, è superiore a cinquecento mila euro;
  • le certificazioni attestanti l’insussistenza di una delle situazioni di cui all’articolo 8, comma 1 ovvero, ove i gestori lo consentano, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • le visure camerali attestanti le cariche di amministratore di piccole e medie imprese e le relative deleghe;
  • per ciascuna operazione, la certificazione della piccola e media impresa che attesti gli investimenti effettuati nell’ultimo biennio.

Le soglie sono ridotte al 3% per le offerte effettuate da piccole e medie imprese in possesso della certificazione del bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti l’offerta, redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

Sottoscrizione di obbligazioni e titoli di debito

Il gestore assicura che la sottoscrizione di obbligazioni e titoli di debito sia riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, oltre che agli investitori professionali, ai soggetti indicati al comma 2, ed ai soggetti di seguito indicati, investitori non professionali che

  • hanno un valore del portafoglio di strumenti finanziari di cui al Testo Unico, inclusi i depositi di denaro, superiore a duecentocinquanta mila euro (il soggetto interessato presenta al gestore una o più dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento da cui risulta il valore del portafoglio di strumenti finanziari di cui al Testo Unico);
  • si impegnano ad investire almeno centomila euro in un’offerta, nonché dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l’impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all’impegno o all’investimento previsto;
  • effettuano l’investimento nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti (l’intermediario finanziario produce una dichiarazione da cui risulti che sta effettuando l’investimento per conto di un cliente, nell’ambito di un servizio di gestione di portafoglio; nel caso in cui l’investimento sia effettuato nell’ambito del servizio di consulenza ricevuto, il soggetto  interessato presenta al gestore la dichiarazione di adeguatezza rilasciata dall’intermediario che ha prestato il servizio).

Investitori professionali nell’equity crowdfunding: minaccia

Quando uscì la regolamentazione operativa delle campagne di equity crowdfunding si urlò allo scandalo per la presenza dell’investitore professionale perché, avrebbe contenuto il tenore innovativo della norma e avrebbe mantenuto il sistema bancocentrico attuale.

Quindi? Gli investitori professionali nell’equity crowdfunding: minaccia o opportunità?

Quella di contenere l’effetto innovativo nel finanziamento delle imprese può considerarsi la minaccia della presenza degli investitori professionali.

In questo senso si sono espressi autorevoli relatori, quali

  • Umberto Piattelli che ha sostenuto che la presenza di un investitore istituzionale risulta in contrasto con i principi ispiratori del crowdfunding ovvero il finanziamento dell’idea o progetto imprenditoriale da parte della folla,
  • Roberto Bosi, CEO di una startup che ha avviato una campagna, che ha indicato negli aspetti troppo stringenti dal punto di vista della tutela degli investitori e nell’eccessiva burocratizzazione del fenomeno elementi che sono destinati a frenare la crescita del mercato,
  • Mario Calderini, professore del Politecnico di Milano, ha specificato che l‘investimento istituzionale può considerarsi un paracadute ideato dal legislatore per rassicurare il pubblico degli investitori, senza oggettivamente risolvere il problema.

Per ulteriori approfondimenti vi suggerisco di leggere la tesi Equity crowdfunding : un modello di analisi del comportamento di imprenditori e investitori

Investitori professionali nell’equity crowdfunding: opportunità

La presenza degli investitori professionali nelle campagne di equity crowdfunding rappresenta un’opportunità qualora si sposti l’attenzione verso la valutazione dell’azienda.

Abbiamo ampiamente parlato di valore pre money, scoprendo che la sopravvalutazione di un’azienda può rappresentare un elevato disincentivo all’investimento.

Le piattaforme dovrebbero essere di ausilio, spesso però l’oggetto della valutazione è talmente difficile che è delegata completamente all’imprenditore.

Il legislatore, imponendo la presenza dell’investitore istituzionale ha cercato di definire il perimetro del problema, immaginando che un investitore oculato non finanzierebbe mai un progetto sopravvalutato.

Non vi è da sottovalutare infine che l’investitore istituzionale persona fisica può ottenere il beneficio fiscale del 50% per investimenti effettuati entro il 2020!!!

Di Pasquale Stefanizzi

E’ PhD in materie economico finanziarie (Banca e Finanza) presso l’Università di Roma Tor Vergata, già assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione dell’Università del Salento. Nel 2015 ha terminato con profitto il master in “Digital marketing” di Ninja Accademy. E’ consulente d’impresa e docente in numerosi corsi di formazione. Ha sviluppato un particolare interesse per le attività di accompagnamento delle imprese nei rapporti con le banche. E’ autore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali.